Art. 4.

      1. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Qualora, a seguito della visita effettuata,

 

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sia confermata l'esistenza di patologie alcolcorrelate, il soggetto è sottoposto a specifici programmi riabilitativi, con spese a suo carico, predisposti e attuati dai citati servizi».